Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo

 

Il contratto

I contratti turistici

Contratti turistici

Sono contratti con cui il turista, in cambio di una somma di denaro, riceve un complesso coordinato di servizi. La vacanza viene intesa come bene.

  • contratti d’organizzazione di viaggio (trasporto+soggiorno+servizi)
  • contratti d’intermediazione di viaggio (ADV)

Responsabilità TO per i disservizi, scadente qualità ecc.

Il trasporto

Trasferire cose o persone da un luogo ad un altro.

di cose:
il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le consegna al destinatario (a meno che non provi il caso fortuito).
Il mittente versa corrispettivo per il trasporto.
di persone:
il vettore è liberato da responsabilità solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno al viaggiatore.

Il deposito

Il contratto consiste nella custodia di una cosa mobile, cui il depositario si obbliga nei confronti del depositante, con l’obbligo del depositario di restituirla in natura a richiesta del depositante.

Egli è inadempiente se non prova che, uno specifico fatto, a lui non imputabile, gli ha fatto perdere la detenzione della cosa. È ammesso il deposito irregolare avente per oggetto denaro del quale il depositario può servirsene con l’obbligo di restituire al depositante la medesima quantità di cose della stessa specie e qualità e deve custodire la cosa con la media diligenza.

Deposito in albergo

L’albergatore risponde della perdita, deterioramento delle cose portate dai clienti nell’albergo e a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a 100 volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo.

È responsabile illimitatamente qualora gli siano state consegnate in custodia.

Franchising

Il franchising è un contratto atipico, in quanto non disciplinato espressamente dall'ordinamento, di provenienza americana che ha assunto negli ultimi anni un'importanza sempre crescente nel commercio italiano, nel settore della produzione, dei brevetti o di altre conoscenze (Know-how).

Esso può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive di durata, con cui il franchisor (concedente o affiliante) concede ad altro imprenditore (franchisee o affiliato), il diritto di vendere i propri prodotti previa utilizzazione del marchio del franchisor nonché dei suoi segni distintivi ovvero di un brevetto di invenzione, del know-how e della sua assistenza dietro stipulazione di un contratto, versando una somma fissa periodica (front fee o entry fee ovvero somma minima) con cui l'imprenditore entra nella catena e pagando un canone ulteriore che dovrà essere proporzionale al volume d'affari (royalty).

Con la stipulazione del contratto si creano particolari obblighi a carico di entrambi gli imprenditori.

Gli obblighi del franchisor consistono in:

  • trasferire al franchisee la licenza per l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttamento del know-how e dei segni distintivi del franchisor;
  • Impegno per il franchisor ad addestrare e mettere a disposizione del franchisee il personale adatto da impiegare presso l'impresa di quest'ultimo;
  • Obbligo di assistenza nei confronti del franchisee

Gli obblighi del franchisee sono:

  • di adeguamento agli standard di qualità del franchisor;
  • di segretezza;
  • alla corresponsione dei canoni;
  • di utilizzare i segni distintivi del franchisor nei limiti della licenza concessa nel contratto di franchising.

Ma come può l'ordinamento tutelare il contratto di franchising se esso non è espressamente previsto da leggi, né tanto meno dal Codice civile?

L'art. 1322 c.c. prevede espressamente al secondo comma che "Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [41 Cost.]".

A tal uopo si veda la seguente sentenza della Corte di Cassazione: "Il contratto di "franchising" o di affiliazione commerciale tra due società costituisce espressione del principio di libertà di iniziativa economica privata garantito dall'art. 1322 Cod. civ. e ancor prima dall'art. 41 Cost, il quale consente e tutela l'aggregazione e l'affiliazione e comunque la collaborazione di imprese. Ne deriva che detto contratto attiene a materia disponibile in quanto espressione della libertà di scelta nello svolgimento delle attività economiche riconosciuta al soggetto privato in quanto tale, con la conseguenza che le controversie nascenti dal contratto medesimo, compresa quella relativa alla facoltà di recesso della società affiliata prima del termine finale previsto dal contratto, sono compromettibili in arbitrato rituale. (Cass. civile, sez. I, 20-06-2000, n. 8376)".

Da ultimo è intervenuto un D.M. n. 295 del 28-05-2001 che definisce il contratto di franchising: ""franchising" indica un accordo che comporta la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza dei diritti di proprietà immateriale, l'affiliante ("franchisor") fornisce all'affiliato ("franchisee"), durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising".

Ma lungi dall'essere un contratto tipizzato, esso rappresenta tuttora un contratto atipico, sottoposto alle norme del codice civile solo per via analogica. Abbiamo, a tutt'oggi, numerose grandi catene che lavorano utilizzando contratti di franchising: catene informatiche, alimentari, rivenditori auto ecc. sono esempi di franchising: McDonald’s, Intimissimi, Eataly, Espressamente Illy, ecc.

Ognuna di tali catene ha assunto nella dottrina una classificazione che reputa, quindi, esistenti quindi franchising di produzione, di distribuzione, di servizi: nei primi rientrano, ad esempio, le grandi catene di abbigliamento, nella seconda quelle informatiche, nella terza istituti di bellezza, attività turistiche e altro.

I contraenti non sono di regola sottoposti a particolari obblighi uno nei confronti dell'altro se non a quelli già sopra illustrati. Per tali ragioni, in mancanza di un diverso accordo, ben può il franchisee continuare ad utilizzare, in aggiunta al marchio della catena, il proprio marchio o organizzarsi in maniera autonoma senza sottostare a particolari direttive, nonché esporre una propria insegna.

Allo stesso modo il franchisor può stipulare più contratti di franchising all'interno del territorio di competenza di un ipotetico franchisee che abbia già stipulato anteriormente un contratto di franchising se ciò non è espressamente vietato nello stesso contratto primo contratto di franchising originariamente stipulato nella zona.

Leasing

È il contratto attraverso il quale una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato e il valore del bene.

È un contratto atipico che racchiude in sé gli elementi di diversi contratti tipici come la locazione e la vendita a rate con riserva di proprietà. Le modalità contrattuali possono essere innumerevoli in quanto si può prevedere il rinnovo del contratto al periodo di scadenza, la sostituzione del bene, la stipulazione di un nuovo contratto a nuove condizioni etc. ma la base contrattuale rimane quella riportata nella definizione.

Non si distingue, se non per la qualità delle parti e i beni oggetto del contratto, dal leasing comune (operativo) e il leasing finanziario.

È previsto il riscatto, ovvero il prezzo che l’utilizzatore deve pagare nel caso intenda acquistare il bene alla scadenza del contratto.

Leasing operativo
Un’impresa produttrice concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione.
Pur essendo un contratto atipico è riconducibile allo schema della locazione, del noleggio o dell’affitto (di tutto: computer, calcolatori elettronici, biancheria per un albergo…).
Viene chiamato operativo perché il suo scopo è quello di fornire un’utilità durevole.
Canone: corrispettivo per l’uso.
Leasing finanziario
Una società acquista un bene strumentale per poi concederlo in godimento ad un imprenditore (utilizzatore) verso un corrispettivo periodico e per un periodo determinato alla scadenza del quale l'imprenditore potrà restituire il bene o versare la differenza tra il valore del bene e quanto già versato.

Come si vede si tratta di un contratto che intercorre tra una società di leasing ed un imprenditore che, in tal modo, può disporre di beni strumentali senza anticipare i capitali necessari per il loro acquisto.

Considerando, inoltre, che il contratto è, di regola, stipulato per un periodo di tempo che coincide con quello della durata utile del bene e che la differenza da pagare è di solito molto piccola, all'imprenditore potrebbe risultare conveniente, alla scadenza del contratto, sostituire il bene con un altro nuovo.

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