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Regime forfettario agevolato

Regime forfettario agevolato

Regime forfettario agevolato (le regole 2019) - Che cos'è

Il regime forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo. Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali (articolo 1, commi 9-11 della legge n. 145 del 2018).

Requisito di accesso

Possono accedere al regime forfettario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco(1) differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018).

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfettario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Attenzione: il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Reddito e tassazione

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap). L’aliquota è del 15%.

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.

Semplificazioni IVA per il nuovo Regime Forfettario

Tale regime è stato modificato a partire dal 1° gennaio 2019 dalla Legge n 145/2018

I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati da buona parte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto 633/72.

Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:

  • divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
  • divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
  • esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
  • esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
  • esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
  • esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
  • esonero dalla dichiarazione IVA;
  • esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
  • esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
  • esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

Note:

(1) codici Ateco: L’Istat rende disponibili gli strumenti per individuare il codice Ateco di un’attività economica. Il codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico; può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività. A partire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

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