Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo
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Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella preparazione di un prodotto alimentare ed ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Gli ingredienti sono indicati in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione, quindi il primo che compare nella lista è quello presente in quantità maggiori, controllando due prodotti simili possiamo avere un’idea della loro “qualità”.
Non è obbligatoria l’elencazione degli ingredienti per i prodotti costituiti da un solo ingrediente, a condizione che la denominazione di vendita coincida con il nome dell'ingrediente ovvero consenta di riconoscerne l’effettiva natura.
Quando leggiamo l’elenco degli ingredienti dobbiamo tener presente che:
Quando leggiamo “ortaggi in proporzione variabile” seguito dall’elenco degli ortaggi, significa che nel prodotto finito è stato impiegato un miscuglio degli ortaggi menzionati dei quali nessuno ha una predominanza di peso rilevante. È possibile trovare l'indicazione della percentuale di alcuni ingredienti, il cosiddetto QUID – Ingrediente caratterizzante evidenziato. Esso indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso.
Gli aromi sono prodotti non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, ma sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma, un sapore. In etichetta possono essere indicati con il termine “aromi” oppure con un’indicazione più specifica oppure con una descrizione dell’aroma.
Chinino e caffeina che, se utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei
prodotti alimentari, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti del prodotto con la loro denominazione specifica,
immediatamente dopo il termine “aroma”.
Il termine “naturale” può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se la parte aromatizzante
contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali o viene ottenuta mediante appropriati procedimenti specifici contemplati
dalla normativa.
Gli aromi artificiali sono ottenuti mediante sintesi chimica. Modalità di indicazione:
La dicitura “aromi” indica quindi la presenza nel prodotto alimentare di aromi, ma non garantisce che siano naturali, anzi se non c’è l’aggettivo “naturale” è più probabile che siano sintetici.
Gli ingredienti che appartengono all'elenco delle sostanze allergeniche e/o loro derivati devono sempre figurare in etichetta, come gli additivi, anche se utilizzati in piccole dosi (es. noci). La sostanza allergenica può comparire direttamente nella denominazione di vendita (es. farina di grano tenero), oppure può essere menzionata in maniera esplicita nell'elenco degli ingredienti. In assenza di lista degli ingredienti (es. alimenti monoingrediente, vini) l’indicazione dell’ingrediente allergenico deve essere fornita utilizzando la dicitura “contiene”.
I grassi possono essere di origine animale o di origine vegetale. Poiché le due tipologie di grassi hanno effetti importanti e diversi sullo stato di nutrizione e salute dell’uomo, la normativa impone l’obbligo di indicarne l’origine in etichetta.
Il Regolamento CE 1829/2003 definisce l’obbligo di indicare in etichetta la presenza di OGM se presenti in quantità superiori allo 0,9%; è ammessa una contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile, fino ad una soglia massima dello 0,9%, per la quale non vi è obbligo di indicare la presenza di OGM, purché gli operatori siano in grado di dimostrare di aver attuato tutte le misure possibili per evitarne la presenza.
La lunghezza della lista degli ingredienti, così come l’ordine in cui compaiono, ci danno la dimensione della “qualità” del prodotto che stiamo per acquistare.
Gli additivi alimentari sono sostanze che abitualmente non sono consumate in quanto tali come alimenti, ma sono intenzionalmente aggiunte agli alimenti per uno scopo tecnologico, ad esempio per la loro conservazione. Sono sottoposti a una rigorosa normativa, possono esserecommercializzati ed impiegati negli alimenti soltanto se inclusi in specifiche liste positive.
Gli additivi non possono essere utilizzati per occultare gli effetti dell’impiego di materie prime difettose o di pratiche
o di tecniche inappropriate o non igieniche.
Si classificano in base alla rispettiva funzione tecnologica principale: coloranti, edulcoranti, conservanti, acidificanti,
ecc... si indicano in etichetta con il nome della categoria seguito dal nome specifico o dal relativo numero CE.
Gli additivi impiegati nella preparazione e presenti nel prodotto finito devono essere sempre indicati, indipendentemente dalla quantità. usando il nome della categoria di appartenenza seguita dal loro nome specifico o dal numero CE
Prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati, nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi.
È aggiunto agli alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi (Regolamento CE 1332/08).
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