Le indicazioni facoltative
Le indicazioni facoltative, che più comunemente si trovano nell’etichetta dei prodotti alimentari, sono indicazioni di tipo
nutrizionale e di tipo salutistico, i cosiddetti “claims”.
L’inserimento di queste informazioni aggiuntive in etichetta, dopo quelle obbligatorie, è facoltativo, ma questo non vuol
dire che si possa inserire qualsiasi indicazione e in qualsiasi modo. Spesso è questo tipo di informazioni a coinvolgere
maggiormente il consumatore, rendendo il prodotto più interessante e/o appetibile rispetto agli analoghi.
Queste forme di pubblicità, sono disciplinate da una specifica normativa comunitaria (Reg. CE 1924/2006), che tutela il
consumatore vietando le indicazioni false, ingannevoli o non accertate scientificamente.
Indicazioni nutrizionali
Sono indicazioni che affermano, suggeriscono o sottintendono che un alimento ha particolari proprietà benefiche, sono i claims
più utilizzati e indicano sostanzialmente “con espressioni particolari” ciò che un prodotto contiene o non contiene rispetto
alla media degli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria; “a basso contenuto calorico”, “a ridotto contenuto
calorico”, “senza calorie”, “senza grassi”, “a basso contenuto di zuccheri”, “ricco di fibre”. L’inserimento di tali claims
in etichetta comporta l’obbligo dell’etichettatura nutrizionale.
Indicazioni salutistiche
Sono indicazioni che affermano, suggeriscono o sottintendono l’esistenza di un rapporto tra un alimento, o i suoi
componenti, e la salute. In generale sono vietate.
Il regolamento UE 432/2012 riporta l’elenco delle indicazioni sulla salute (oltre 200) che possono essere fornite sui prodotti alimentari. Come per i claims nutrizionali,
il loro inserimento in etichetta comporta l’obbligo dell’etichettatura nutrizionale.
Scarica il file in formato pdf del regolamento UE 432/2012
Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichetta sono comprese le seguenti informazioni:
- una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
- la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
- se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento;
- un'avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
- Extra
- È previsto l’utilizzo del termine extra solo per alcuni prodotti quali i pomodori pelati e i concentrati di pomodoro,
le confetture, le gelatine di frutta, il cioccolato, le uova, nel rispetto della normativa specifica
che, per ognuno dei prodotti menzionati, indica quali caratteristiche devono possedere per fregiarsi del
termine “extra”.
- Puro
- Vuole significare “solo” o “esclusivamente”, cioè che sono stati
impiegati esclusivamente uno o più ingredienti, ad esempio la dicitura “puro suino” evidenzia
unicamente che le carni utilizzate nella preparazione del prodotto sono “solo” di suino.
- Fresco
- Termine disciplinato per taluni prodotti quali le paste alimentari, il latte pastorizzato e il
latte pastorizzato
di alta qualità, i prodotti della pesca, i formaggi a pasta filata, le
uova di categoria A.
Il suo utilizzo è riservato alle categorie di prodotti sopramenzionati ed è subordinato al rispetto
di alcuni parametri, previsti da normative specifiche.
- Alta qualità
- È disciplinato da normative specifiche per il latte fresco
pastorizzato e per il prosciutto cotto.