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Dalla vite al vino

Vini a denominazione d'origine e d'origine garantita

Queste denominazioni riguardano circa il 16% della produzione italiana e spettano a quei vini che si contraddistinguono per le loro peculiarità qualitative. La denominazione D.O.C. qualifica un vino la cui produzione, dal terreno alla bottiglia, segue le regole stabilite dai disciplinari di produzione. I disciplinari di produzione devono essere proposti dai consorzi autorizzati o da viticultori, commercianti, trasformatori e consumatori.

É doc il vino prodotto in una zona delimitata le cui caratteristiche organolettiche, dovute a terreno, clima, vitigno, rientrino in parametri prestabiliti, ottenuto da uve prodotte in quantità specifiche, con resa di trasformazione uva-vino predeterminata, ed elaborato con tecniche enologiche specifiche.

La denominazione D.O.C.G. è riservata ai vini di particolare pregio, qualificati almeno da cinque anni come vini doc. Pertanto la denominazione Docg, si dà a quei vini che già seguono i disciplinari delle doc, ma in più i vini Docg, al contrario dei vini doc che possono essere venduti anche sfusi, possono essere commercializzati esclusivamente in bottiglie il cui contenuto non superi i 5 litri, munite di un contrassegno di Stato rilasciato dalla Repubblica Italiana. Inoltre, i vini Docg sono soggetti a controlli organolettici anche in fase di produzione.

Se le denominazioni Doc e Docg non sono utilizzate per tre anni, possono essere revocate. Inoltre, in caso di annate in cui nei vini non siano riscontrabili le caratteristiche organolettiche previste dai disciplinari, le categorie Doc e Docg possono essere declassate alla categoria inferiore.

Le classificazioni doc e docg sono regolate dai disciplinari che stabiliscono gli elementi per poterle assegnare. Questi elementi sono suddivisi in obbligatori e facoltativi.

Sono obbligatori:
  1. la denominazione d'origine corrispondente al nome geografico;
  2. la delimitazione della zona di produzione delle uve;
  3. le varietà d'uva;
  4. la resa d'uva per ettaro e la resa uva-vino;
  5. il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia progressivamente più elevata per i vini igt, doc e docg;
  6. le caratteristiche fisico-chimico ed organolettiche e del grado alcolico al consumo;
  7. condizioni di produzione: queste prendono in esame, clima, terreno, esposizione, altitudine, tipo e densità d'impianto, forme d'allevamento, varietà delle uve, sistema di potatura;
  8. esame chimico-organolettico, impone ai vini da classificare doc e docg l'esame di laboratorio in fase produttiva e per la docg anche un esame da svolgere prima di essere messi al consumo, partita per partita, fatto durante l'imbottigliamento; per questo tipo di vini, è ancora previsto un esame organolettico, fatto da un'apposita commissione, senza il quale il vino da classificare doc e docg non può essere messo al consumo;
  9. eventuale durata dell'invecchiamento per le riserve; per le docg è obbligatorio l'imbottigliamento in contenitori non superiori ai 5 litri.
Vini V.Q.P.R.D. in altre lingue
  • Francia
    1. A.O.V.D.Q.S., Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure
    2. A.O.C., Appellation d’Origine Contrôlée;
  • Spagna
    1. D.O., Denominacion de Origen
    2. D.O.C., Denominacion de Origen Calificada;
  • Germania
    1. Q.b.A., Qualitätswein
    2. Q.m.P., Qualitätswein mit Prädikat.

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